Avapo Mestre avapomestre avapo Avapo
    STATUTO
    DELLA ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA
    PAZIENTI ONCOLOGICI
    OSPEDALE DOMICILIARE ONCOLOGICO
    MESTRE

SOMMARIO:
  • Scopi ed organizzazione
  • Soci
  • Assemblea dei soci
  • Consiglio di Amministrazione
  • Presidente
  • Comitato di Gestione
  • Collegio dei Revisori dei Conti
  • Amministrazione e patrimonio
  • Scioglimento e liquidazione

    SCOPI ED ORGANIZZAZIONE
    Art. 1
    L’Associazione A.V.A.P.O.-MESTRE (Associazione Volontari Assistenza Pazienti Oncologici di Mestre), ONLUS, con sede legale ed amministrativa in Viale Garibaldi 56 Mestre è retta dal presente statuto.
    Art. 2
    L’Associazione, senza fini di lucro, è regolarmente iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato con il n° VE/ 0174.
    Essa ha lo scopo di provvedere all’assistenza diretta ed all’aiuto, sotto qualsiasi forma, degli ammalati di cancro e dei loro familiari, sia a domicilio dei singoli assistiti che nel corso di ricoveri ospedalieri o di cure ambulatoriali.
    Per il conseguimento delle suddette finalità, l’Associazione:
  • predispone e sostiene il servizio O.D.O. (Ospedale Domiciliare Oncologico) fornito da personale professionale, sanitario e non (medici, infermieri, psicologi) e da volontari, operando in convenzione con l’U.L.S.S.12 Terraferma Veneziana
  • predispone il servizio di accompagnamento dei malati dal domicilio alla truttura ospedaliera per essere sottoposti a visite, esami e cicli di cure
  • promuove con ogni mezzo, l’informazione dell’opinione pubblica, degli Enti pubblici e privati circa il problema della qualità della vita e dell’assistenza del paziente affetto da patologia oncologica
  • istituisce corsi per la preparazione e formazione continua dei volontari
  • garantisce supervisione psicologica agli operatori sanitari ed ai volontari impegnati nel servizio O.D.O. e nei vari servizi organizzati dall’A.V.A.P.O. verso gli ammalati di tumore
  • provvede al reperimento, mediante ogni opportuna iniziativa, dei fondi necessari al più ampio sviluppo ed al migliore conseguimento delle proprie finalità
    Art. 3
    L’Associazione ha la sua sede legale in viale Garibaldi 56 Venezia-Mestre.
    Art. 4
    L’Associazione è apolitica e non si identifica con nessun credo religioso, ma promuove i valori etici ed umani legati alla persona ed alla solidarietà.
    Art.5
    L’Associazione opera all’interno del territorio della Provincia di Venezia.

    SOCI
    Art. 6
    Sono soci le persone che condividono gli ideali dell’Associazione ed
    intendono in vario modo, contribuire a realizzarli.
    L’Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:
  • attivi
  • onorari
  • sostenitori
    La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso e per i soci sostenitori, anche per mancato versamento della quota annuale.
    L’esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei componenti il Consiglio stesso e mediante voto segreto, nei confronti del socio che danneggi moralmente e materialmente l’Associazione.
    L’avvenuta esclusione sarà comunicata al socio da escludere affinchè questi possa controdedurre. Il recesso è consentito ad ogni socio in qualsiasi momento.
    Art. 7
    Soci attivi sono i soci volontari che partecipano direttamente all’attività dell’Associazione e prestano il loro servizio disinteressato senza percepire alcun compenso. E’ previsto il rimborso spese per servizi prestati per l’Associazione.
    Art. 8
    Soci onorari sono persone od Enti così dichiarati dall’Assemblea, in riconoscimento di particolari meriti verso l’Associazione.
    Art. 9
    Soci sostenitori sono persone che contribuiscono all’attività dell’Associazione stessa mediante il versamento di una quota associativa annua, stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
    Art. 10
    Sono organi dell’Associazione:
  • Assemblea dei soci
  • il Consiglio di Amministrazione
  • il Presidente
  • il Vice Presidente
  • il Comitato di Gestione
  • Il Collegio dei Revisori dei Conti

 
    ASSEMBLEA DEI SOCI
    Art. 11
    All’Assemblea possono intervenire, con diritto di voto, tutti i soci: i soci sostenitori in regola con il pagamento della quota sociale ed i soci attivi.
    Possono altresì intervenire, senza diritto di voto, i soci onorari. I soci possono farsi rappresentare da altri soci, mediante delega scritta.
    L’Assemblea viene convocata in via ordinaria, due volte l’anno: la prima entro il primo semestre dell’anno per deliberare sul bilancio consuntivo e su quello di previsione; la seconda nel secondo semestre. In entrambe le assemblee, il Consiglio di Amministrazione illustrerà le decisioni e le iniziative prese.
    Art. 12
    L’Assemblea può essere convocata straordinariamente in qualsiasi momento:
  • per deliberazione del Consiglio di Amministrazione
  • su domanda di almeno 1/10 dei soci
  • su richiesta del Comitato di Gestione per motivi che riguardano esclusivamente l’andamento amministrativo
    Art. 13
    Per la validità delle assemblee, in prima convocazione, è richiesta la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione, l'assemblea è valida con la presenza di qualsiasi numero di soci.
    L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
    Le delibere di modifica dello Statuto sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dell’assemblea.
    Art. 14
    L’Assemblea è presieduta dal Presidente che provvede a nominare un segretario e se necessario per effettuare uno scrutinio segreto, due scrutatori.
    Di ogni riunione dell’Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Ne verrà esposta copia nella sede dell’Associazione.
    Ogni aderente dell’Associazione ed ogni operatore all’interno del servizio O.D.O., ha diritto di consultare il verbale e/o di richiederne copia.
    Art. 15
    L’avviso di convocazione dell’Assemblea verrà dato a mezzo comunicazione scritta contenente l’ordine del giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione.
 
    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
    Art. 16
    Il Consiglio di Amministrazione al quale è riservata la rappresentanza e l’amministrazione dell’Associazione, è composto da sette membri eletti dall’Assemblea dei soci. Le elezioni avranno luogo per scrutinio segreto.
    Risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti ed in caso di parità di voti, si procederà con una nuova votazione. In base al numero di voti riportato, si attribuiranno le cariche di Presidente e Vice Presidente.
    Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per tre anni.
    Il Consiglio di Amministrazione può conferire la nomina di Presidente onorario dell’Associazione, ad un suo membro per particolari meriti.
    Art. 17
    Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno oppure a seguito di domanda sottoscritta da almeno 3 Consiglieri ed indicante l’argomento da trattare e comunque non meno di tre volte in un anno.
    La convocazione, anche solo orale, deve pervenire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta.
    Art. 18
    Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con l’intervento effettivo della maggioranza dei membri del Consiglio stesso e le delibere saranno prese col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
    Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione, si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Ne verrà esposta copia nella sede dell’Associazione.
    Ogni aderente dell’Associazione ed ogni operatore all’interno del servizio O.D.O., ha diritto di consultare il verbale e/o di richiederne copia.
    Art. 19
    I membri del Consiglio di Amministrazione che per tre volte consecutive rimanessero assenti dalle riunioni senza giustificazioni o plausibili motivi, saranno dichiarati decaduti dalla carica con apposita deliberazione del Consiglio stesso.
    Art. 20
    Nel caso un consigliere venga dichiarato decaduto o rassegni le proprie dimissioni, sarà sostituito dal socio che nelle precedenti elezioni, abbia ottenuto il successivo maggior numero di voti. Nel caso ciò non fosse possibile per esaurimento della lista dei soci che hanno ricevuto dei voti, il Consiglio nella prima seduta, provvede alla sua sostituzione indicando il nominativo di un socio e chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.
    Art. 21
    Sono compiti del Consiglio di Amministrazione:
  • convocare le assemblee
  • predisporre il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da approvarsi entro il primo semestre di ogni anno
  • provvedere alla nomina del personale retribuito ed alla gestione del bilancio
  • deliberare su argomenti riguardanti l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione
 
    IL PRESIDENTE
    Art. 22
    Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i suoi componenti. Egli dura in carica tre anni.
    Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea, quelle del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Gestione.
    Egli rappresenta anche giudizialmente, l’Associazione; provvede quanto occorre per il raggiungimento dei fini dell’Associazione e per il buon funzionamento di tutti i servizi; firma gli atti, la corrispondenza, gli ordini di riscossione, nonché gli ordini di pagamento; cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea, l’andamento degli affari ordinari.
    Il Presidente potrà assumere provvedimenti d’urgenza salvo ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.
    Art. 23
    Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimenti e lo coadiuva nell’espletamento delle sue funzioni. Egli fa parte del Comitato di Gestione.
    IL COMITATO DI GESTIONE
    Art. 24
    Il Comitato di Gestione è nominato dal Consiglio di Amministrazione. E’ composto da tre membri scelti dal Consiglio fra i propri componenti o anche fra i soci non consiglieri, oltre al Presidente ed al Vice Presidente.
    Esso dura in carica tre anni.
    Compiti del Comitato di Gestione sono l’amministrazione ordinaria dell’Associazione e l’organizzazione delle sue attività, secondo i programmi di lavoro approvati dal Consiglio di Amministrazione.
    Tra i membri del Consiglio di Amministrazione viene nominato un Tesoriere che depositerà la sua firma sia presso lo sportello bancario dove è attivo il c/c intestato all’Associazione, sia presso l’ufficio postale dove è presente il c/c/p intestato ugualmente all’Associazione.
    COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
    Art. 25
    Il Collegio dei revisori dei conti è eletto dall’Assemblea tra i suoi componenti. Dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi e da un supplente. I revisori dei conti devono accertare la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione ed a tale scopo, potranno procedere in qualsiasi momento ai relativi atti di controllo e di revisione.La Presidenza del Collegio dei Revisori dei Conti spetta di diritto ad uno dei componenti eletti, regolarmente iscritto nel Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti.
    Qualora nessuno degli eletti abbia tale requisito, sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione.
    AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO
    Art. 26
    L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
    Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuali vengono esposti all’albo nella sede dell’Associazione quindici giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea convocata per l’approvazione dei bilanci stessi, e rimangono a disposizione dei soci.
    Art. 27
    Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
  • beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione
  • da erogazioni, donazioni ed eventuali lasciti
  • Le entrate sono costituite:
  • dalla convenzione con l’ULSS per la realizzazione del servizio O.D.O.;
  • dalle oblazioni fatte da sostenitori;
  • dalle quote di iscrizione annuali versate dai soci e sostenitori;
  • da sovvenzioni ricevute da Enti pubblici e/o privati
  • da ogni altra forma di elargizione
    SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
    Art. 28
    Lo scioglimento dell’Associazione dovrà essere deliberato dall’Assemblea dei soci, con la maggioranza degli iscritti.
    Art. 29
    In caso di scioglimento dell’Associazione, durante lo svolgimento della stessa Assemblea, si determinerà con la maggioranza dei voti, la devoluzione del patrimonio sociale ad un Ente o Associazione che tenda a conseguire le stesse finalità o simili a quelle dell’Associazione in liquidazione.
    L’Assemblea dei soci dovrà provvedere inoltre, alla nomina di uno o più liquidatori.
    Il presente statuto è stato approvato dall’Assemblea dei soci del 4 giugno 2007 e registrato all’agenzia delle Entrate di Venezia in data 6 luglio 2007 al n°8261.