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DELLA ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA PAZIENTI ONCOLOGICI OSPEDALE DOMICILIARE ONCOLOGICO MESTRE |
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SOMMARIO: |
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Art. 1 L’Associazione A.V.A.P.O.-MESTRE (Associazione Volontari Assistenza Pazienti Oncologici di Mestre), ONLUS, con sede legale ed amministrativa in Viale Garibaldi 56 Mestre è retta dal presente statuto. Art. 2 L’Associazione, senza fini di lucro, è regolarmente iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato con il n° VE/ 0174. Essa ha lo scopo di provvedere all’assistenza diretta ed all’aiuto, sotto qualsiasi forma, degli ammalati di cancro e dei loro familiari, sia a domicilio dei singoli assistiti che nel corso di ricoveri ospedalieri o di cure ambulatoriali. Per il conseguimento delle suddette finalità, l’Associazione: |
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Art. 6 Sono soci le persone che condividono gli ideali dell’Associazione ed intendono in vario modo, contribuire a realizzarli. L’Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci: |
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Art. 11 All’Assemblea possono intervenire, con diritto di voto, tutti i soci: i soci sostenitori in regola con il pagamento della quota sociale ed i soci attivi. Possono altresì intervenire, senza diritto di voto, i soci onorari. I soci possono farsi rappresentare da altri soci, mediante delega scritta. L’Assemblea viene convocata in via ordinaria, due volte l’anno: la prima entro il primo semestre dell’anno per deliberare sul bilancio consuntivo e su quello di previsione; la seconda nel secondo semestre. In entrambe le assemblee, il Consiglio di Amministrazione illustrerà le decisioni e le iniziative prese. Art. 12 L’Assemblea può essere convocata straordinariamente in qualsiasi momento: |
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Art. 16 Il Consiglio di Amministrazione al quale è riservata la rappresentanza e l’amministrazione dell’Associazione, è composto da sette membri eletti dall’Assemblea dei soci. Le elezioni avranno luogo per scrutinio segreto. Risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti ed in caso di parità di voti, si procederà con una nuova votazione. In base al numero di voti riportato, si attribuiranno le cariche di Presidente e Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per tre anni. Il Consiglio di Amministrazione può conferire la nomina di Presidente onorario dell’Associazione, ad un suo membro per particolari meriti. Art. 17 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno oppure a seguito di domanda sottoscritta da almeno 3 Consiglieri ed indicante l’argomento da trattare e comunque non meno di tre volte in un anno. La convocazione, anche solo orale, deve pervenire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta. Art. 18 Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con l’intervento effettivo della maggioranza dei membri del Consiglio stesso e le delibere saranno prese col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione, si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Ne verrà esposta copia nella sede dell’Associazione. Ogni aderente dell’Associazione ed ogni operatore all’interno del servizio O.D.O., ha diritto di consultare il verbale e/o di richiederne copia. Art. 19 I membri del Consiglio di Amministrazione che per tre volte consecutive rimanessero assenti dalle riunioni senza giustificazioni o plausibili motivi, saranno dichiarati decaduti dalla carica con apposita deliberazione del Consiglio stesso. Art. 20 Nel caso un consigliere venga dichiarato decaduto o rassegni le proprie dimissioni, sarà sostituito dal socio che nelle precedenti elezioni, abbia ottenuto il successivo maggior numero di voti. Nel caso ciò non fosse possibile per esaurimento della lista dei soci che hanno ricevuto dei voti, il Consiglio nella prima seduta, provvede alla sua sostituzione indicando il nominativo di un socio e chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Art. 21 Sono compiti del Consiglio di Amministrazione: |
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Art. 22 Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i suoi componenti. Egli dura in carica tre anni. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea, quelle del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Gestione. Egli rappresenta anche giudizialmente, l’Associazione; provvede quanto occorre per il raggiungimento dei fini dell’Associazione e per il buon funzionamento di tutti i servizi; firma gli atti, la corrispondenza, gli ordini di riscossione, nonché gli ordini di pagamento; cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea, l’andamento degli affari ordinari. Il Presidente potrà assumere provvedimenti d’urgenza salvo ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione. Art. 23 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimenti e lo coadiuva nell’espletamento delle sue funzioni. Egli fa parte del Comitato di Gestione. IL COMITATO DI GESTIONE Art. 24 Il Comitato di Gestione è nominato dal Consiglio di Amministrazione. E’ composto da tre membri scelti dal Consiglio fra i propri componenti o anche fra i soci non consiglieri, oltre al Presidente ed al Vice Presidente. Esso dura in carica tre anni. Compiti del Comitato di Gestione sono l’amministrazione ordinaria dell’Associazione e l’organizzazione delle sue attività, secondo i programmi di lavoro approvati dal Consiglio di Amministrazione. Tra i membri del Consiglio di Amministrazione viene nominato un Tesoriere che depositerà la sua firma sia presso lo sportello bancario dove è attivo il c/c intestato all’Associazione, sia presso l’ufficio postale dove è presente il c/c/p intestato ugualmente all’Associazione. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Art. 25 Il Collegio dei revisori dei conti è eletto dall’Assemblea tra i suoi componenti. Dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi e da un supplente. I revisori dei conti devono accertare la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione ed a tale scopo, potranno procedere in qualsiasi momento ai relativi atti di controllo e di revisione.La Presidenza del Collegio dei Revisori dei Conti spetta di diritto ad uno dei componenti eletti, regolarmente iscritto nel Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti. Qualora nessuno degli eletti abbia tale requisito, sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione. AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO Art. 26 L’esercizio sociale coincide con l’anno solare. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuali vengono esposti all’albo nella sede dell’Associazione quindici giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea convocata per l’approvazione dei bilanci stessi, e rimangono a disposizione dei soci. Art. 27 Il patrimonio dell’Associazione è costituito da: |