Statuto Avapo Mestre

Il nostro Statuto e regolamento

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA PAZIENTI ONCOLOGICI AVAPO-Mestre ODV

ART. 1 (Denominazione e sede) E’ costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: AVAPO Mestre ODV (Associazione Volontari Assistenza Pazienti Oncologici) assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta apartitica e aconfessionale. L’Organizzazione ha sede legale in viale Garibaldi 56 nel comune di Venezia – Mestre Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto) L’Associazione di volontariato è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, (Codice del Terzo Settore) delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’Assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto) Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto) Lo Statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività) L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’Associazione provvede all’assistenza ed aiuto, sotto qualsiasi forma, degli ammalati di cancro e dei loro familiari, sia a domicilio dei singoli assistiti che nel corso di ricoveri ospedalieri o di cure ambulatoriali, volti al miglioramento della qualità di vita di tutto il nucleo familiare. Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono, come risultano descritte all’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 117/2017: a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l’Associazione è impegnata nel:

• dare assistenza e supporto a domicilio alle famiglie con persone affette da malattia oncologica con attività di volontariato;

• fornire informazioni sulle modalità di attivazione del servizio di cure palliative domiciliari a pazienti affetti da patologia neoplastica e ai loro familiari;

• fornire presidi sanitari a domicilio ai pazienti affetti da malattia oncologica;

• erogare il servizio di supporto psicologico rivolto a persone affette da malattia oncologica in tutte le sue fasi e ai loro familiari;

• erogare interventi di prevenzione del lutto patologico;

• erogare il servizio di cure palliative specialistiche domiciliari per pazienti oncologici in fase avanzata di malattia e terminali;

• effettuare il servizio di accompagnamento dei malati dal domicilio alle strutture sanitarie e socio-sanitarie;

• promuovere l’informazione dell’opinione pubblica, degli Enti Pubblici e Privati in merito alla filosofia delle Cure Palliative, sul problema della qualità della vita e dell’assistenza del paziente affetto da patologia oncologica,

• curare e sviluppare l’attività di formazione rivolta alla qualificazione dei propri volontari;

• garantire la supervisione psicologica a volontari e professionisti impegnati nei vari servizi organizzati dall’Associazione;

• collaborare con Enti pubblici ed altri ETS presenti sul territorio impegnati in ambito socio-sanitario;

• sostenere in termini finanziari ed economici la Fondazione AVAPO ed altre iniziative simili;

• fornire alla Fondazione AVAPO ETS supporto operativo attraverso l’attività gratuita dei propri soci e volontari;

• gestire laboratori di raccolta di materiali, realizzazione di prodotti e materiali di modico valore da cedere e/o regalare nelle azioni di promozione dell’Associazione;

• effettuare iniziative a tutela dell’ambiente. Per l’attività di interesse generale prestata l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo. L’Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/17. L’Associazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione) Sono associati dell’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato, ratificata dall’Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. Nessun motivo legato a distinzioni razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’Associazione. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. I soci sono distinti in diverse categorie ai soli fini classificatori e senza che ciò comporti diverso trattamento di un socio rispetto all’altro:

• Ordinari I Soci ordinari sono persone che contribuiscono all’attività dell’Associazione stessa mediante il versamento di una quota associativa annua stabilita dal Consiglio Direttivo. I soci ordinari possono partecipare direttamente all’attività dell’Associazione prestando il proprio servizio disinteressato, in qualità di volontari.

• Sostenitori I Soci sostenitori sono persone che contribuiscono all’attività dell’Associazione stessa mediante il versamento di una quota associativa annua almeno dieci volte superiore a quella prevista per i Soci ordinari

• Onorari Sono Soci onorari le persone o Enti così dichiarati dall’Assemblea, in riconoscimento di particolari meriti verso l’Associazione. I Soci Onorari non hanno diritto al voto.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati) Gli associati dell’Associazione hanno il diritto di:

• eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

• essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;

• votare in Assemblea dal momento dell’iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa;

• prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio di esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;

• denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del Terzo Settore; Gli associati dell’Associazione hanno il dovere di:

• rispettare il presente Statuto e l’eventuale regolamento interno;

• versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato) L’associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Organizzazione. All’associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato) La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L’associato può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall’Associazione. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente, entro 30 giorni, sul quale decide in via definitiva l’Assemblea. E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 (Gli organi sociali) Sono organi dell’Associazione: • Assemblea degli associati • Consiglio Direttivo • Presidente • Organo di controllo • Organo di revisione (Nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs. 117/17) I Soci e i componenti del Consiglio Direttivo svolgono le loro attività a titolo completamente gratuito.

ART. 11 (L’assemblea) L’assemblea è composta da tutti gli associati dell’Associazione ed è l’organo sovrano. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

ART.12 (Compiti dell’Assemblea) L’assemblea:

• determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;

• approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;

• nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’organo di controllo;

• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

• delibera sull’esclusione degli associati;

• delibera sulle modificazioni dell’Atto Costitutivo o dello Statuto;

• approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;

• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

• nomina i consiglieri elettivi della Fondazione AVAPO ETS.

ART. 13 (Convocazione) L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Negli altri casi l’Assemblea viene riunita su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, spedita anche via mail, almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione.

ART. 14 (Assemblea ordinaria) L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 15 (Assemblea straordinaria) L’Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell’Associazione con la presenza di una maggioranza qualificata pari almeno alla metà più uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 16 (Consiglio Direttivo) Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di sette membri eletti dall’Assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili. In caso di dimissioni sono sostituiti dai primi non eletti i quali dureranno in carica fino al termine del mandato del Consiglio. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il Presidente dell’Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall’Assemblea assieme agli altri componenti. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’Assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

• amministra l’Organizzazione;

• attua le deliberazioni dell’Assemblea;

• predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;

• predispone tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;

• stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

• cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

• è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel RUNTS, qualora operativo, previsti dalla normativa vigente;

• disciplina l’ammissione e l’esclusione degli associati;

• accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati. Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17 (Il Presidente) Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 (Organo di controllo) E’ nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D. Lgs 117/2017. L’organo di controllo:

• vigila sull’osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

• vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

• esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

• attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 (Organo di Revisione legale dei conti) E’ nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 20 (Risorse economiche) Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

• quote associative;

• contributi pubblici e privati;

• donazioni e lasciti testamentari;

• rendite patrimoniali;

• attività di raccolta fondi;

• rimborsi da convenzioni;

• ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;

• eventuali contributi da organizzazioni internazionali;

• entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 21 (I beni) I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’Associazione, e sono ad essa intestati e possono derivare anche da erogazioni liberali, donazioni ed eventuali lasciti. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’Associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio) L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 a meno che la destinazione o la distribuzione non riguardi il sostegno della Fondazione AVAPO CF 90159680272, nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio) I documenti di bilancio dell’Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 (Bilancio sociale) Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 117/17, l’Organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 25 (Convenzioni) Le convenzioni tra l’Associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’Associazione.

ART. 26 (Personale retribuito) L’Associazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla Legge e da apposito regolamento adottato dall’Associazione.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari) Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Responsabilità dell’Associazione) L’Associazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 29 (Assicurazione dell’Associazione) L’Associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’Associazione stessa.

ART. 30 (Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a Fondazione AVAPO CF 90159680272 o altri Enti del Terzo settore, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017. ART. 31 (Libri sociali) L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati o aderenti tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’Organo di Controllo, e degli altri organi sociali;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti preso la sede legale dell’Ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente.

ART. 32 (Disposizioni finali) Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

ART. 33 (Norma transitoria) Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del RUNTS medesimo. A decorrere del termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5.sexies del D.L. n° 148/2017, la qualifica di ONLUS di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17. L’acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

REGISTRATO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE IN DATA 26/10/2020

CODICE IDENTIFICATIVO T6G20L004342000XF4

REGOLAMENTO INTERNO AVAPO-Mestre OdV
Regolamento approvato dall’Assemblea dei Soci del 13 ottobre 2020
Lo Statuto di AVAPO-Mestre, approvato in data 13.10.2020, all’art. 2 stabilisce che l’Assemblea
dei Soci possa deliberare uno specifico Regolamento in esecuzione dello Statuto per disciplinare
particolari aspetti organizzativi, in esso non sufficientemente dettagliati, al fine di rendere più
trasparente la gestione dell’Ente e di prevenire eventuali problemi applicativi.
Questo Regolamento integra quindi lo Statuto, che rimane il riferimento fondamentale di
comportamento dell’Associazione e non può essere in contrasto con lo stesso nè può modificarne
le disposizioni.
In questo Regolamento interno vengono pertanto dettagliate alcune previsioni dello Statuto in
materia di:
 requisiti personali richiesti per l’ammissione di nuovi Soci;
 procedura di presentazione di candidature e di elezione degli Organi associativi;
 regolamento elettorale per l’elezione degli Organi Sociali;
 ammissione all’attività di volontariato;
 rimborso spese;
 organizzazione delle attività associative.
Il Regolamento interno è proposto dal Consiglio Direttivo all’Assemblea degli associati ed
approvato dalla stessa con maggioranza semplice.
Regolamento interno
ART 1 – Domanda di iscrizione nuovo associato
(ad integrazione di quanto indicato nell’ art. 6 dello Statuto “Ammissione”)
La persona che intende diventare socio di AVAPO-Mestre è tenuta a compilare lo specifico modulo
di iscrizione, scaricabile anche dal sito dell’Associazione, accettando il contenuto dello Statuto e
del presente Regolamento interno.
Regolamento e Statuto sono disponibili sul sito dell’Associazione.
Il modulo di iscrizione può essere:
 stampato, compilato, firmato, scannerizzato e rispedito tramite e-mail oppure spedito per posta
all’indirizzo dell’Associazione;
2)  compilato e consegnato direttamente presso la segreteria dell’Associazione.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea nella
prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli
associati.
ART 2 – Quota associativa annuale
(ad integrazione di quanto indicato nell’ art. 7 dello Statuto “Diritti e doveri degli associati”)
La quota associativa deve essere corrisposta da tutti i Soci tramite accredito sul c/c bancario o
postale dell’Associazione; oppure in contanti versandoli alla segreteria dell’Associazione che
rilascerà regolare ricevuta.
L’ammontare della quota associativa è stabilito, per ogni anno sociale, dal Consiglio Direttivo
che ne darà comunicazione ai soci mediante pubblicazione nel sito web dell’Associazione.
L’anno sociale coincide con l’anno solare. Le quote associative potranno essere versate a partire
dal mese di gennaio.
Per i nuovi soci, il versamento effettuato durante l’anno, vale per l’intero anno sociale di
riferimento.
ART 3 – Modalità di ammissione alle attività di volontariato
(ad integrazione di quanto indicato nell’ art. 8 dello Statuto “Volontario e attività di
volontariato”)
Per poter svolgere le attività di volontariato è necessario:
 aver presentato domanda di partecipazione al corso annuale per volontari AVAPO e avere svolto
un colloquio o test conoscitivo con il/la Presidente dell’Associazione o un suo incaricato;
 aver frequentato il corso di formazione di base organizzato annualmente a partire dal mese di
ottobre garantendo una frequenza pari ad almeno 2/3 degli incontri ed aver superato con esito
positivo, il colloquio orientativo con le psicologhe;
 dichiarare di aver letto, compreso e accettato lo Statuto e il presente Regolamento;
 aver sottoscritto l’autorizzazione al trattamento ed uso dei dati personali e la liberatoria per
l’utilizzo di immagini/video.
 Può esercitare attività di volontariato anche una persona non associata.
Il volontario si assume personalmente la piena responsabilità civile e penale di qualsiasi atto compiuto in contrasto con gli scopi e le finalità dell’Associazione.
Il volontario si impegna a dare continuità agli impegni assunti ed ai compiti intrapresi.
Nella sua attività può avere accesso a dati sensibili, il cui trattamento è regolato dalle norme in materia di privacy; deve quindi attenersi al rispetto della normativa vigente ed è vincolato
all’osservanza del segreto professionale su tutto ciò che gli è confidato o di cui viene a
conoscenza nell’espletamento della sua attività.
Il volontario è tenuto al rispetto delle leggi dello Stato, nonché dello Statuto di AVAPO-Mestre e
del presente Regolamento, si impegna a sensibilizzare altre persone sui valori del volontariato e a non far uso di sostanze alcoliche, stupefacenti, dopanti o di quanto illegale.
3) ART 4 – Diritto al rimborso delle spese di servizio
(ad integrazione di quanto indicato nell’ art. 8 dello Statuto “Volontario e attività di
volontariato”)
Ogni volontario ha diritto al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle funzioni
strettamente riferibili ai servizi, ai progetti e alle iniziative promosse dall’Associazione.
I rimborsi saranno effettuati, in base alle condizioni e limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, in
applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 17 del D. Lgs. 117/17(Codice del Terzo Settore).
ART 5 – Utilizzo automezzi propri o dell’associazione
(ad integrazione di quanto indicato nell’ art. 8 dello Statuto “Volontario e attività di
volontariato”)
Nel caso in cui un volontario intendesse utilizzare il proprio automezzo per l’effettuazione dei
servizi promossi dall’Associazione, deve farne richiesta al Presidente ed essere autorizzato.
In questo caso l’Associazione gli viene riconosciuto un rimborso chilometrico, previa
presentazione di richiesta di rimborso, il cui importo viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo,
Gli autoveicoli dell’Associazione possono essere utilizzati solo dai Volontari iscritti nell’apposito
Registro.
Non è in alcun modo consentita la guida dei mezzi dell’Associazione ai collaboratori occasionali e alle persone esterne all’Associazione, ad esclusione del personale dipendente.
Tutti coloro che guidano i mezzi sono tenuti al rispetto puntuale del Codice della Strada e devono
dimostrare in ogni momento un atteggiamento responsabile e rispettoso degli altri utenti.
Ogni conducente è inoltre responsabile delle norme stradali riferite ai passeggeri trasportati, con particolare riguardo all’allacciamento delle cinture ed al rispetto di tutte le altre norme a
salvaguardia della sicurezza personale.
Ogni conducente ha poi l’obbligo di utilizzare il mezzo ponendo particolare cura alla pulizia e al
decoro interno ed esterno.
ART 6 – Cancellazione dal libro dei soci
(ad integrazione di quanto indicato nell’ art. 9 dello Statuto “Perdita della qualifica di
associato”)
Nel caso in cui un associato invii la comunicazione scritta al Consiglio Direttivo per presentare le proprie dimissioni, queste avranno corso dal giorno successivo alla riunione del Direttivo in cui
verranno recepite, mediante cancellazione del nominativo dal libro degli associati.
Nel caso in cui l’esclusione del Socio avvenga per mancato rinnovo della tessera di iscrizione, la cancellazione dal libro degli associati avverrà il 31 dicembre dell’anno in cui è stato effettuato
l’ultimo pagamento.
ART 7 – Organizzazione interna
(ad integrazione di quanto indicato nell’ art. 16 “Consiglio Direttivo”)
Il Consiglio Direttivo, tra i suoi compiti amministrativi e gestionali, provvede ad assumere il personale dipendente e quello con contratto di collaborazione occasionale per consentire
l’erogazione dei servizi sanitari e socio-sanitari concordati con l’ULSS, e a individuare tipologia,
4) ruoli e funzioni dei volontari al fine di assicurare una efficace ed efficiente organizzazione interna
per dare continuità ai servizi resi e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione.
In particolare, attraverso i/la suo/a Presidente, individuerà figure professionali esterne e interne
per la gestione degli aspetti di sicurezza e igiene del lavoro, per la gestione del Sistema della
Qualità, per l’applicazione del Regolamento europeo sulla privacy.
Assegnerà inoltre, ad alcuni volontari dell’Associazione specifiche funzioni di responsabilità, al
fine di assicurare un idoneo coordinamento dei settori più significativi dell’organizzazione quali
quello della segreteria, della comunicazione e fundraising, del servizio sociale, della gestione
delle attrezzature e dei presidi sanitari, della gestione acquisti.
ART 8 – Consiglio Direttivo
(ad integrazione di quanto indicato nell’ art. 16 dello Statuto-“Consiglio Direttivo”)
I membri del Consiglio Direttivo, consapevoli della serietà delle riunioni, sono tenuti a non
divulgare notizie e fatti emersi. Questo divieto vale per tutte le persone eventualmente presenti.
I membri del Consiglio Direttivo sono tenuti al rispetto della normativa vigente inerente la Privacy
e sono tenuti a verificare che le stesse norme siano rispettate da coloro che, per motivi inerenti
al servizio, vengano a conoscenza di dati od abitudini altrui.
Nei casi di impedimento o di impossibilità a partecipare al Consiglio non è possibile delegare un
altro Consigliere.
ART 9 – Elezioni delle cariche sociali
(ad integrazione di quanto indicato negli art. 16 e 17 dello Statuto-
“Consiglio Direttivo e Il Presidente”)
Il/La Presidente, in occasione delle elezioni degli organi sociali, comunica agli associati, 30 giorni
prima della data fissata per la riunione dell’Assemblea, le procedure da seguire.
Le candidature per l’elezione a componente di un organo sociale va comunicata per iscritto in
carta semplice o per e-mail al Consiglio Direttivo 15 gg prima dell’Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo verificherà che il candidato sia regolarmente iscritto, a tale data, nel libro
degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa.
Qualora questi requisiti siano soddisfatti, il Consiglio Direttivo inserirà la candidatura nella lista
dei candidati per l’elezione degli organi sociali e la esporrà nella sede, in modo visibile, 15 giorni
prima dell’elezione.
Una settimana prima delle elezioni, il Consiglio Direttivo nominerà tre componenti di seggio
elettorale, dei quali uno con funzione di presidente, scegliendoli tra i Soci in regola con il
tesseramento, per assicurare la regolarità della procedura di scrutinio e di conteggio dei voti e
la redazione del relativo verbale.
Il/La presidente di seggio, al termine dello scrutinio, proclamerà gli eletti.
Qualora le candidature presentate non fossero sufficienti a coprire tutte le cariche previste dallo
Statuto, saranno accettate eventuali candidature nel corso dell’Assemblea, fino al
raggiungimento delle candidature previste.
Si ricorda che la candidatura implica l’accettazione e la disponibilità di un impegno attivo, fattivo
e costante in ambito associativo.
5) Se, le candidature accettate nel corso dell’Assemblea non fossero sufficienti a coprire tutte le
nomine previste, si procederà a riconvocare, entro 60 giorni, una nuova Assemblea, seguendo
le stesse procedure della prima convocazione.
In caso di parità di voti, risulta eletto il socio iscritto da più tempo; in caso di ulteriore parità
risulta eletto il socio più anziano.
I reclami concernenti le operazioni di voto dovranno essere presentati per iscritto entro sette
giorni dalla votazione.

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