Il nostro Statuto e regolamento
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA PAZIENTI ONCOLOGICI AVAPO-Mestre ODV
18 Luglio 2023
ART. 1
(Denominazione – Sede – Durata)
E’ costituita un’Organizzazione di Volontariato nella forma di Associazione riconosciuta denominata “Associazione Volontari Assistenza Pazienti Oncologici-Mestre – ODV”, in breve “AVAPO-Mestre-ODV”.
L’associazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), dalle altre norme in materia e dal Codice Civile. L’Associazione ha sede legale in Venezia, all’indirizzo determinato dal Consiglio Direttivo e pubblicizzato nelle forme di legge.
Il trasferimento della sede all’interno del Comune non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
L’ Associazione ha durata illimitata.
ART. 2
(Statuto)
L’Assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3
(Efficacia dello statuto)
Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.
ART. 4
(Interpretazione dello statuto)
Lo Statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
ART. 5
(Finalità e Attività)
L’Associazione è apartitica, aconfessionale, e persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Lo scopo dell’Associazione è provvedere all’assistenza e all’aiuto, sotto qualsiasi forma, degli ammalati di cancro e dei loro familiari, sia a domicilio dei singoli assistiti che nel corso di ricoveri ospedalieri o di cure ambulatoriali, volti al miglioramento della qualità di vita di tutto il nucleo familiare.
Per il raggiungimento di tale scopo l’Associazione esercita, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:
- interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a) art. 5 CTS);
- interventi e prestazioni sanitarie (lett. b) art. 5 CTS);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c) art. 5 CTS);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d) art. 5 CTS);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lett. e) art. 5 CTS);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i) art. 5 CTS);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, coma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w) art. 5 CTS).
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l’Associazione è impegnata nel:
- dare assistenza e supporto a domicilio alle famiglie con persone affette da malattia oncologica con attività di volontariato;
- fornire informazioni sulle modalità di attivazione del servizio di cure palliative domiciliari a pazienti affetti da patologia neoplastica e ai loro familiari;
- fornire presidi sanitari a domicilio ai pazienti affetti da malattia oncologica;
- erogare il servizio di supporto psicologico rivolto a persone affette da malattia oncologica in tutte le sue fasi e ai loro familiari;
- erogare interventi di prevenzione del lutto patologico;
- erogare il servizio di cure palliative specialistiche domi-ciliari per pazienti oncologici in fase avanzata di malattia e terminali;
- effettuare il servizio di accompagnamento dei malati dal domicilio alle strutture sanitarie e socio-sanitarie;
- promuovere l’informazione dell’opinione pubblica, degli Enti Pubblici e Privati in merito alla filosofia delle Cure Palliative, sul problema della qualità della vita e dell’assistenza del paziente affetto da patologia oncologica;
- curare e sviluppare l’attività di formazione rivolta alla qualificazione dei propri volontari;
- garantire la supervisione psicologica a volontari e professionisti impegnati nei vari servizi organizzati dall’Associazione;
- collaborare con Enti pubblici ed altri ETS presenti sul territorio impegnati in ambito socio-sanitario;
- fornire alla Fondazione AVAPO supporto operativo attraverso l’attività gratuita dei propri soci e volontari;
- gestire laboratori di raccolta di materiali, realizzazione di prodotti e materiali di modico valore da cedere e/o regalare nelle azioni di promozione dell’Associazione;
- effettuare iniziative a tutela dell’ambiente.
Per l’attività di interesse generale prestata l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
L’Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/17.
L’Associazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.
ART. 6
(Ammissione)
L’Associazione deve essere formata da almeno sette associati persone fisiche o da almeno tre organizzazioni di volontariato; qualora tale numero si riducesse, esso dovrà essere integrato entro un anno come previsto dal comma 1-bis dell’art. 32 del CTS.
Sono associati dell’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
Possono far parte dell’Associazione anche altri Enti del terzo settore o Enti senza scopo di lucro nel rispetto del limite percentuale stabilito dall’at. 32 del CTS.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato, ratificata dall’Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
Nessun motivo legato a distinzioni razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’Associazione.
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola. L’aspirante associato può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Gli associati sono distinti in diverse categorie ai soli fini classificatori e senza che ciò comporti diverso trattamento di un associato rispetto all’altro:
Gli associati ordinari sono persone che contribuiscono all’attività dell’Associazione stessa mediante il versamento di una quota associativa annua stabilita dal Consiglio Direttivo. Possono partecipare direttamente all’attività dell’Associazione prestando il proprio servizio disinteressato, in qualità di volontari.
Gli associati sostenitori sono persone che contribuiscono all’attività dell’Associazione stessa mediante il versamento) di una quota associativa annua almeno dieci volte superiore’ a quella prevista per gli associati ordinari.
Sono membri onorari le persone o Enti così dichiarati dall’Assemblea, in riconoscimento di particolari meriti verso l’Associazione.
ART. 7
(Diritti e doveri degli associati)
Gli associati dell’Associazione hanno il diritto di:
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell’iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio di esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
- denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del Terzo Settore;
Gli associati dell’Associazione hanno il dovere di:
- rispettare il presente Statuto e l’eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l’importo annualmente
La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile né rimborsabile.
ART. 8
(Volontario e attività di volontariato)
L’Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell’opera dei volontari propri associati o dei volontari aderenti agli enti associati. Può avvalersi anche dell’opera di terzi volontari.
I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito Registro dei Volontari.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario sono rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni eventualmente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso esclusi rimborsi spese di tipo forfettario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall’Associazione.
ART. 9
(Perdita della qualifica di associato)
La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato può recedere in ogni tempo dall’Associazione dandone comunicazione all’organo amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell’avvenuta ricezione.
Il recesso ha effetto immediato, tuttavia non libera il recedente dall’obbligo di pagare la quota associativa per l’anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.
L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall’Associazione. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente, entro 30 (trenta) giorni, sul quale decide in via definitiva l’Assemblea.
E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
ART. 10
(Gli organi sociali)
Sono organi dell’Associazione:
- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (se nominato)
- Organo di revisione (se nominato)
Gli associati e i componenti del Consiglio Direttivo svolgono le loro attività a titolo completamente gratuito.
ART. 11
(L’assemblea)
L’assemblea è composta da tutti gli associati dell’Associazione ed è l’organo sovrano.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti gli associati.
ART.12
(Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea:
- determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, compreso il Presidente;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull’esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell’Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- nomina i consiglieri elettivi della Fondazione AVAPO.
Art. 13 (Convocazione)
L’Assemblea è convocata dall’organo amministrativo, presso la sede dell’Associazione o in altro luogo purché nel territorio della Regione Veneto, almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio di esercizio o, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.
L’assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.
La convocazione avviene mediante avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, dell’eventuale data di seconda convocazione e l’elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione all’indirizzo risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
L’assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall’avviso di convocazione.
Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio direttivo, indicati nell’avviso di convocazione, le riunioni dell’assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
- che sia consentito al Presidente nell’assemblea l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti l’assemblea si ritiene svolta nel luogo dove è presente il verbalizzante.
L’assemblea è validamente costituita in forma totalitaria, anche in mancanza di convocazione, qualora vi partecipino tutti gli associati, tutti i membri del Consiglio direttivo e dell’Organo di Controllo.
ART. 14
(Assemblea ordinaria)
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto.
Art. 15 (Assemblea straordinaria)
L’Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell’Associazione con la presenza di una maggioranza qualificata pari almeno alla metà più uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
ART. 16
(Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di sette membri eletti dall’Assemblea, scelti fra gli associati persone fisiche o anche tra gli aderenti degli Enti associati e da questi indicati.
I componenti il Consiglio Direttiva devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall’esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o affliggenti con quelli propri dell’Associazione;
- essere iscritti nel libro degli associati da almeno due an
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi, cioè fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. I consiglieri sono rieleggibili.
Si applica l’articolo 2382 del codice civile.
Dalla funzione di componente del Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge. Qualora nel corso del mandato vengano, per qualsiasi motivo, a cessare uno o più consiglieri, l’Assemblea provvederà alla loro sostituzione con eventuali candidati non eletti alle precedenti elezioni, secondo l’ordine dei voti, oppure in mancanza attraverso nuove elezioni. I consiglieri così nominati rimangono in carica sino alla successiva scadenza naturale dell’intero Consiglio. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
Il Consiglio direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione.
La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l’Organo di Controllo.
Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l’Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.
Il Presidente dell’Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall’Assemblea assieme agli altri componenti.
Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
- che sia consentita al Presidente del Consiglio l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante.
Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge attribuita in via esclusiva all’Assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
- amministra l’Associazione;
- attua le deliberazioni dell’Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel RUNTS previsti dalla normativa vigente;
- disciplina l’ammissione e l’esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- nomina tra i suoi componenti il Vice Presidente.
Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 17
(Il Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea.
Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 18
(Organo di controllo)
Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l’assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
L’organo di controllo:
- vigila sull’osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
I componenti l’Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell’assemblea che approva il bilancio.
Se collegiale, l’Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti fra persone non associate.
In caso di nomina di un controllore unico va nominato anche un controllore supplente.
Coloro che hanno l’incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l’Organo di controllo con effetto dal giorno in cui ricevono dal Presidente del Consiglio Direttivo la notizia della cessazione dalla carica del Controllore unico o di uno dei Controllori effettivi.
I componenti dell’Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Si applicano le disposizioni dell’art. 2399 codice civile.
I componenti l’Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
La scadenza dell’Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.
La funzione di componente l’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente ii Consiglio Direttivo.
ART. 19
(Organo di Revisione legale dei conti)
Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l’assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.
La revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell’apposito registro.
ART. 20
(Risorse economiche/Patrimonio)
Il patrimonio dell’Associazione è composto dalla dotazione iniziale del valore di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) nonché dagli incrementi derivanti principalmente da contributi’ pubblici e privati, da lasciti testamentari, dalle rendite patrimoniali e dalle attività di raccolta fondi
Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell’importo minimo stabilito dalla legge, l’organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla ricostituzione di detto patrimonio minimo, oppure deliberare la trasformazione e la prosecuzione dell’attività in forma di Associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell’ente
Sussistendo le condizioni di legge, l’Associazione può costi-
tuire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare
ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447bis e seguenti del Codice Civile.
Le risorse economiche dell’Associazione sono dunque costituite da:
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- eventuali contributi da organizzazioni internazionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio.
Art. 21 (I beni)
I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall’Associazione, e sono ad essa intestati e possono derivare anche da erogazioni liberali, donazioni ed eventuali lasciti.
I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’Associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dagli associati.
ART. 22
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo
del patrimonio)
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 coma 2 del D.Lgs. 117/2017, a favore di fondatori, associati, volontari, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell’Associazione, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.
L’Associazione ha l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ART. 23
(Bilancio)
I documenti di bilancio dell’Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’Assemblea ordinaria in tempo utile per il suo deposito entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
ART. 24
(Bilancio sociale)
Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 117/17, l’Organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
ART. 25
(Convenzioni)
Le convenzioni tra l’Associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma l del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’Associazione.
ART. 26
(Personale retribuito)
L’Associazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla Legge e da apposito regolamento adottato dall’Associazione.
ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari) Coloro che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 28
(Responsabilità dell’Associazione)
L’Associazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
ART. 29
(Assicurazione dell’Associazione)
L’Associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’Associazione stessa.
ART. 30
(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 31
(Libri sociali)
L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- il libro degli associati o aderenti tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’Organo di Controllo, e degli altri organi sociali;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti preso la sede legale dell’Ente, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo il quale ne consentirà gratuitamente l’esame personale presso la sede dell’Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell’associato.
ART. 32
(Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di cui al d.lgs. 117/2017, al codice civile e ai regolamenti in materia.”
– di autorizzare la Presidente, BULLO Stefania, ad apportare all’odierna delibera e allo statuto, le eventuali modifiche, soppressioni o aggiunte che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti, ivi compresa l’Agenzia delle Entrate, e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna per l’iscrizione dell’associazione, anche ai sensi dell’art. 22 del CTS, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e precisamente nella sezione di cui alla lettera a) dell’art. 46 del CTS, con ogni inerente potere e facoltà ivi compresi quelli di sottoscrivere ogni istanza, atto o documento senza che si possa opporre difetto o indeterminatezza di poteri.
Null’altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la Presidente dichiara chiusa l’assemblea, alle ore sedici e minuti quarantuno.
La Presidente dà atto che verrà data comunicazione della delibera di cui sopra ai membri dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo assenti.
Ai fini dell’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore la sede dell’associazione viene indicata in Venezia, frazione Mestre, Viale Garibaldi n. 56.