Come si può predisporre un testamento, quali sono le cose essenziali da indicare, dove e come va conservato?
Il testamento è lo strumento giuridico con il quale un soggetto può disporre del proprio patrimonio, per il periodo successivo alla sua morte.
Se non si fa testamento, sarà qualcun altro a decidere per noi: il codice civile. La legge, infatti, disciplina come deve essere ripartito il patrimonio di un soggetto defunto, qualora egli non abbia disposto autonomamente con testamento olografo o pubblico.
Il testamento olografo è scritto interamente dal testatore, di suo pugno, e viene conservato dal testatore o da una sua persona di fiducia fino al momento della morte. Deve contenere: data, firma del testatore e qualsiasi disposizione – patrimoniale e non – cui il testatore vuole che venga dato seguito dopo la sua morte.
Alla notizia della morte del testatore, colui che rinvenga il testamento olografo dovrà consegnarlo ad un Notaio per la pubblicazione. Il notaio redigerà un verbale, alla presenza di due testimoni, con il quale renderà pubbliche le volontà del testatore riportandone il contenuto.
Il testamento pubblico è l’atto ricevuto direttamente da un Notaio, in presenza di due testimoni, con il quale il testatore dichiara le proprie volontà oralmente e il notaio le riporta per iscritto in un Atto che conserverà fino alla notizia della morte del testatore.
È la forma che offre la massima certezza – sia sul piano giuridico (perché riduce gli errori, i rischi di contestazione e garantisce il rispetto delle norme di legge in materia di quote di legittima) che sul piano fenomenico (essendo trattenuto dal Notaio, il testamento non può essere trafugato, distruttor, sostituito).
Contestualmente alla pubblicazione (tanto del testamento olografo che del testamento pubblico) i chiamati all’eredità – soggetti individuati quali eredi dal testatore – potranno prestare acquiescenza alle disposizioni (riconoscendole valide e rinunciando ad eventuali azioni in merito) e formalizzare l’accettazione di eredità.
Quale parte del patrimonio è possibile lasciare avendo degli eredi?
La legge tutela alcuni soggetti considerati “più vicini” al defunto, quando si apre la successione. Gli artt. 536 e seguenti c.c. individuano questi soggetti nel coniuge, nei figli e negli ascendenti.
Quindi, nella successione che si apre per testamento (disciplinata quindi sulla base della volontà del defunto riportata in un documento avente i requisiti di legge) una parte del patrimonio è riservata ai soggetti che le legge individua come meritevoli di una quota specifica, riservata appunto per legge, da considerarsi “intoccabile”.
Infatti, nemmeno il defunto può ledere questa quota riservata, che – qualora lesa da disposizioni testamentarie – può essere reintegrata con le azioni di legge.
Il patrimonio si divide quindi in due parti: la quota di legittima (intoccabile) e la quota disponibile (di cui il testatore può disporre liberamente).
Solo la quota “disponibile” può essere liberamente attribuita dal testatore a chiunque lui voglia, senza ledere i diritti riservati per legge ai legittimari.
Cosa si deve intendere per “legittima”?
La legittima è la quota di eredità riservata dalla legge a favore del coniuge, dei figli e degli ascendenti del defunto, chiamati “legittimari”.
La quota riservata varia in base a chi sono i legittimari superstiti.
Nella successione testamentaria le quote sono le seguenti:
Solo il coniuge: al Coniuge ½ (disponibile= ½)
Coniuge + 1 figlio: al Coniuge 1/3, al figlio 1/3 (disponibile 1/3)
Coniuge + 2 (o più) figli: al Coniuge ¼, ai figli ½ da dividere in pari uguali (disponibile ¼)
Coniuge + ascendenti: al Coniuge ½, agli ascendenti ¼ da dividere in parti uguali (disponibile ¼)
1 figlio: al figlio ½ (disponibile ½)
2 (o più) figli: ai figli 2/3 (disponibile 1/3)
Solo Ascendenti: agli Ascendenti 1/3 (disponibile 2/3).
Cos’è un legato?
Il legato è una disposizione testamentaria a titolo particolare con la quale il testatore attribuisce a un beneficiario (legatario) beni o diritti specifici; si acquista automaticamente all’apertura della successione senza bisogno di accettazione (è fatta salva, tuttavia, la possibilità di rinunciarvi).
Il codice disciplina moltissime tipologie di legato, per questo è sempre opportuno rivolgersi ad un Notaio per individuare la tipologia di legato più adatto al tipo di lascito che si vuole fare.
A differenza dell’erede, il legatario subentra solo in singoli rapporti e non risponde dei debiti ereditari (a meno che il testatore non abbia imposto specifici oneri o pesi sul bene legato, ma in ogni caso i pesi non possono mai superare il valore dell’oggetto del legato), per questo motivo è lo strumento più idoneo all’attribuzione di beni e diritti a scopo benefico.
Le Associazioni e gli Enti (come quelli di volontariato e tutti gli enti del c.d. Terzo Settore) sono obbligati per legge ad accettare l’eredità che dovesse essere loro devoluta solamente con “beneficio di inventario” che è uno strumento di tutela importantissimo, ma anche molto gravoso per l’Ente in termini di costi e gestione. Il legato, invece, è un’attribuzione immediata e agevole, che non necessita di accettazione e che tiene l’Ente al riparo da eventuali debiti ereditari, permettendo che lo scopo benefico del lascito abbia effetto senza gravare il beneficiario di oneri ulteriori.
Nel caso non venga predisposto un testamento, cosa avviene al patrimonio di una persona che non ha eredi?
Se si muore senza aver fatto testamento, il proprio patrimonio segue le sorti previste dalla Legge.
Non fare testamento, quindi non è una “non scelta”, al contrario, si sceglie esattamente chi dovrà regolare la propria successione: il Codice Civile.
Il codice disciplina i seguenti casi, individuando le quote nelle quali si è chiamati all’eredità:
Solo il coniuge: tutta l’eredità
Coniuge + 1 figlio: al Coniuge 1/2, al figlio 1/2
Coniuge + 2 (o più) figli: al Coniuge 1/3, ai figli 2/3 da dividere in pari uguali
Coniuge + ascendenti: al Coniuge 2/3, agli ascendenti 1/3 da dividere in parti uguali
1 figlio: tutta l’eredità
2 (o più) figli: tutta l’eredità da dividere in parti uguali
Solo Ascendenti: tutta l’eredità da dividere in parti uguali
Coniuge + Ascendenti + Fratelli: al Coniuge 2/3, ad Ascendenti e Fratelli 1/3 (con almeno ¼ agli ascendenti)
Coniuge + Fratelli: al Coniuge 2/3, ai Fratelli 1/3 da dividere in parti uguali
Ascendenti + Fratelli: tutta l’eredità da dividere in parti uguali (con almeno ½ agli ascendenti)
Atri parenti fino al sesto grado: tutta l’eredità in parti uguali
Se non ci sono parenti: lo Stato.
Qualche chiarimento sulle polizze assicurative
Le polizze assicurative, normalmente, non rientrano mai nell’asse ereditario e non sono soggette all’imposta di successione. Il capitale viene liquidato direttamente ai beneficiari designati nella polizza stessa, indipendentemente dalle quote ereditarie.
Le regole variano però in base al tipo di polizza e a come è stata compilata la clausola, se infatti si è individuato quale beneficiario “gli eredi” andrà inserita in successione e liquidata secondo le rispettive quote.